NOVITA’ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI

Compensazione IRPEF/IRES

Con la modifica all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 da parte del decreto collegato (D.L. n. 124/2019) viene stabilito che per i crediti relativi alle imposte sui redditi e IRAP la compensazione è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge: in modo del tutto analogo a quanto già avviene per i crediti IVA, se il credito, ad esempio derivante da detrazioni d’imposta o da ritenute di acconto subite, non risulta dalla dichiarazione preventivamente trasmessa, il modello F24 contenente la compensazione potrà essere bloccato.

Diversamente da ciò che avviene per i crediti IVA il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi è fissato dal 2019 al 30 novembre termine che preclude una spendita del credito da inizio anno: il CNDCEC, considerando gli attuali termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, per evitare che ciò si tra- sformi in una sorta di “prestito forzoso” a carico del settore privato, precisa che è necessario “garantire la possibilità di presentazione delle dichiarazioni almeno dalla fine del mese di febbraio, come avviene per l’IVA, altrimenti le compensazioni resteranno bloccate fino all’autunno, con effetti evidentemente inaccettabili e dannosi sia per i professionisti che per le imprese”.

Tale impostazione stride con l’attuale operatività di ogni studio professionale ove la determinazione del reddito e delle correlate imposte dei propri clienti è “da sempre” inserita nel calendario dal mese di giugno in poi: il dover anticipare la determinazione del credito annuale IRPEF/IRES significa compilare in toto la dichiarazione e significa altresì che il contribuente/cliente dovrà fornire al proprio consulente il faldone dei documenti necessari entro i primi mesi dell’anno: si prevede la congestione degli adempimenti per i professionisti per soddisfare l’ esigenza di crediti d’imposta dei propri clienti.

Sanzioni nell’ipotesi dello scarto di un modello F24

Viene introdotta una specifica sanzione per ciascun modello F24 previamente scartato dal sistema: in particolare, per ogni delega scartata:

  • fino a 5.000 euro di crediti utilizzati in compensazione e ritenuti non spettanti o inesistenti dall’Agenzia delle Entrate si applicherà una sanzione proporzionale del 5%;
  • oltre 5.000 euro la sanzione resterà fissa a 250 euro.

Nel testo originario del D.L. n. 124/2019 era prevista una sanzione fissa pari a euro 1.000 per ogni F24 scartato. Si rammenta che l’art. 37, co. 49-ter, D.L. n. 223/2006, introdotto dalla legge n. 205/2017, prevede che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo di 30 giorni, il modello F24 al fine di verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Qualora, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla presentazione della delega in assenza di blocco.

La modifica normativa prevede l’aggiunta al citato art. 37, D.L. n. 223/2006 del co. 49-quater, ove si sancisce che se il modello F24 viene scartato, ne viene data pronta comunicazione all’intermediario. Nel contempo, al contribuente viene irrogata una sanzione per ciascun modello F24 scartato nella misura sopra riportata. Per la nuova sanzione preme sottolineare che non si ammette cumulo giuridico e continuazione.

Detta sanzione viene irrogata al contribuente, non all’intermediario abilitato, a differenza di quanto avviene per la omessa/tardiva trasmissione delle dichiarazioni, in cui pure all’intermediario viene ir- rogata una sanzione ai sensi dell’art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997. Al contribuente viene inviata una comunicazione (in sostanza un avviso bonario), ed egli, oltre a fornire spie- gazioni, può pagare il dovuto (quindi la sanzione, o le sanzioni in caso di pluralità di violazioni) entro trenta giorni, per evitare l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione: sembrerebbe una procedura molto meno conve- niente rispetto alla classica definizione dell’avviso bonario, ove se gli importi sono pagati nei trenta giorni, la sanzione da tardivo versamento è ridotta a un terzo.

Infatti, la sanzione “spontaneamente” pagata nei trenta giorni è quella piena, senza alcun tipo di riduzione e il contribuente evita l’iscrizione a ruolo della stessa, iscrizione che verrà poi maggiorata degli aggi di riscossione. In ogni caso il contribuente rischia anche la sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il pagamento, essendo la compensazione stata bloccata e il modello F24 scartato, non è nei fatti avvenuto. Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020.

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