AUTO AZIENDALI E NUOVA TASSAZIONE DEL FRINGE BENEFIT

In sede di conversione della Legge di bilancio 2020 è stata significativamente rivista la disposizione che prevedeva una stretta alla determinazione del fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Come noto, ai sensi dell’art. 51, co. 4 lett. a) del TUIR, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

La prima versione del disegno di legge intendeva modificare l’art. 51 del TUIR introducendo una tassazione integrale del suddetto fringe benefit, mentre successivamente si è deciso di modulare la tassazione sulla base delle emissioni inquinanti e con un orientamento al “green”. In sostanza, vi è stato un ripensamento in più tappe, se non un dietrofront, da parte del Governo, in materia di tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti e l’impatto della norma è stato attutito con l’ultimo emendamento presentato in commissione Bilancio del Senato che rende applicabile la novità solo ai contratti stipulati dal 1° luglio 2020, ma anche perché riscrive le soglie previste in origine. Più precisamente, come vedremo, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica (CO2) non superiori a 60 grammi sarà a carico del lavoratore il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri.

Una percentuale elevata al 30% per i veicoli con emissioni tra 60 e 160 g/gm, al 40% per il 2020 e al 50% per il 2021 nella fascia 160-190 g/km, al 50% nel 2020 e al 60% nel 2021 per i veicoli oltre i 190 g/km. In dettaglio, quindi, la definitiva versione prevede che:

  • per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La suddetta percentuale, tuttavia, sale:

  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km, ma non a 160g/km, la percentuale sarà pari al 30%, ovvero una misura, quindi, analoga a quella prevista dall’art. 51 del TUIR previgente;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km, ma non a 190g/km, la percentuale sarebbe pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km, la percentuale sarebbe pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Per espressa disposizione, quindi, resterà ferma l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2019 (percentuale fissa del 30%) per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Resta, altresì, invariata la soglia di deducibilità per le imprese che concedono per la maggior parte del periodo d’imposta in uso promiscuo veicoli ai dipendenti, fissata – ai sensi dell’art. 164, co. 1, lett. b-bis), TUIR – nella misura del 70% delle spese e degli altri componenti negativi di reddito ad essi relativi.

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