LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ”

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) l’annunciato DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, contenente misure urgenti finalizzate all’accesso al credito per le imprese, alla sospensione dei versamenti fiscali / previdenziali / assicurativi, nonché altri interventi di aiuto per fronteggiare la situazione di crisi, in vigore dal 9.4.2020.
Oltre alle specifiche disposizioni relative al sostegno alla liquidità alle imprese (già illustrate in precedente articolo del nostro sito), il Legislatore ha introdotto ulteriori previsioni. Illustriamo di seguito le principali.

Proroga termini consegna/trasmissione CU2020

Per il 2020, è disposta: – la proroga al 30.4 del termine di consegna ai percipienti delle CU 2020; – la non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione delle CU 2020 all’Agenzia delle Entrare qualora le stesse siano inviate entro il 30.4.

Di fatto, è possibile desumere una sorta di proroga (al 30.4) anche dell’invio all’Agenzia delle  CU 2020 connesse con la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si rammenta che detto termine è stato già oggetto di proroga al 31.3.2020 ad opera del DL n. 9/2020. Resta fermo al 31.10.2020 il termine per l’invio delle CU 2020 non connesse con la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio, CU relative a lavoro autonomo).

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Al fine di semplificare il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 “senza IVA” è stato riformulato il comma 1-bis dell’art. 17, DL n. 124/2019 (la cui applicazione operativa risultava di non facile comprensione) prevedendo che:

– nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia di importo inferiore a € 250, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250, il versamento va effettuato entro il 20.7, ossia entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre; – se l’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre va effettuato entro il 20.10, ossia entro il termine previsto per il versamento dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre.

Periodo emissione fattureImposta di bollo dovutaTermine versamento
trimestre< € 25020.7 (*)
1° e 2° trimestre< € 25020.10
trimestrequalsiasi importo20.10
trimestrequalsiasi importo20.1
(*) Tale termine va rispettato nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.

Restano quindi ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per    le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia 20.10 e 20.1).

Credito d’imposta acquisto dispositivi di protezione

L’art. 64, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese/lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti/strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Ora, il Decreto in esame estende la predetta agevolazione alle seguenti tipologie di spese: – acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2/Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari); – acquisto/installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate al MISE.

Riduzione del capitale sociale per perdite

È disposto che dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale: – artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3; – artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale; – art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori; – art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione; – art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le società di capitali, quindi tutte le spa/sapa/srl, si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale; – art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

Quanto sopra riportato “mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile”.

Postergazione finanziamenti soci

È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni previste:

– dall’art. 2467, C.c. in base al quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione di tutti gli altri creditori dell’azienda; – dall’art. 2497-quinquies, C.c. che richiama il citato art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.

Acconti IRPEF/IRES/IRAP 2020

Per il 2020, non è sanzionato l’insufficiente versamento dell’acconto IRPEF/IRES/IRAP qualora quanto versato risulti non inferiore all’80% della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI/IRAP 2021. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all’imposta risultante dal mod. REDDITI/IRAP 2021.

Proroga validità c.d. “DURF” appalti/subappalti “labour intensive”

È previsto che i certificati di affidabilità fiscale (c.d. “DURF”), emessi entro il 29.2.2020 dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei contratti di appalto/subappalto c.d. “labour intensive”, conservano validità fino al 30.6.2020. Si rammenta che il possesso del predetto certificato, attestante la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 consente alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici di “sfuggire” ai nuovi obblighi introdotti dall’art. 4, DL n. 124/2019, in materia di ritenute/compensazione nell’ambito dei suddetti contratti.

Sospensione termini agevolazioni prima casa

È prevista la sospensione per il periodo 23.2 – 31.12.2020 della decorrenza dei termini di cui alla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni “prima casa”, ossia:

18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato; – 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria “prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto); – 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

Merita evidenziare che tale sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed ha acquistato un altro immobile “prima casa”.

Proroga termini in materia di procedimenti amministrativi

È prorogata la sospensione dei termini fino al 15.5.2020 (in luogo del 15.4) dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza ex art. 103, comma 1, DL n. 18/2020. In particolare, ai sensi del citato comma 1 “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima datae il 15.5.2020 (in luogo del 15.4).

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E, tale disposizione si applica anche ai procedimenti di rilascio di certificazioni da parte degli Uffici. Tuttavia “le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”. Gli Uffici provvedono pertanto al rilascio dei certificati secondo le istruzioni fornite nel periodo emergenziale volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Differimento entrata in vigore codice della crisi d’impresa

Con la modifica dell’art. 389, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019 è disposto il differimento dal 15.8.2020 all’1.9.2021 dell’entrata in vigore del “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”. La proroga non riguarda le disposizioni relative:

– agli assetti organizzativi dell’impresa di cui art. 375, D.Lgs. n. 14/2019; – alla responsabilità degli amministratori di cui all’art. 378, D.Lgs. n. 14/2019; – alla nomina dell’organo di controllo di cui all’art. 379, D.Lgs. n.  14/2019.