RIDOTTO DALL’1.7.2020 A € 2.000 IL LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTE

L’art. 18, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” introducendo il nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, ha previsto la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall’1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000.

A seguito della modifica in esame dall’1.7.2020 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 2.000. Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.
Il MEF, nell’ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, ha chiarito che per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.
La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali.
Nell’ambito delle citate FAQ il Ministero ha precisato che il termine “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. In linea generale, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda il trasferimento in un’unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a € 2.000, ancorché:
– il trasferimento sia eseguito tramite una sola “specie” di tali mezzi di pagamento;
– il suddetto limite sia superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate. Ad esempio:
– singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini (“cash and carry”);
– una pluralità di distinti pagamenti connaturati all’operazione stessa (contratto di somministrazione) ovvero a seguito di un preventivo accordo tra le parti (pagamento rateale).
Per tali fattispecie l’Amministrazione valuta caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto.

Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui la pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad esempio, pagamento rateale).
Il trattamento ortodontico costituisce una prestazione professionale per la quale le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo quindi nella violazione in esame. I trasferimenti di importo pari/superiore a € 2.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

SEAC – Informativa fiscale n. 194 del 29.06.2020

Rispondi