Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui agli artt. 120 e 125 del DL 34/2020, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell’art. 122 del medesimo DL. Inoltre, con la circolare n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni.
Il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020 è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di attività d’impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell’elenco di cui all’allegato 1 (si veda la tabella in calce). Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario.
L’agevolazione spetta anche a associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 aperte al pubblico.
La circolare definisce anche le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento, suddivise in interventi agevolabili (interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza) e in investimenti agevolabili (es. investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata, quali ad esempio i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo smart working).
Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.
Posto che la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, secondo l’Agenzia l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL 34/2020. Pertanto, rilevano le spese sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2020 (rileva il principio di cassa per esercenti arti e professioni e il principio di competenza per le società). Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA.
Sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. Quanto al credito d’imposta di cui all’art. 125 del DL 34/2020, la circolare n. 20 fornisce chiarimenti in merito alle spese di sanificazione.
Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili e la norma dispone che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020). Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.
Per beneficiare dei suddetti crediti d’imposta, occorre presentare apposito modello all’Agenzia delle Entrate per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e delle spese che danno diritto al credito sanificazione (per consentire in tal caso di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili).
La comunicazione relativa al credito d’imposta per l’adeguamento può essere presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 (fermo restando che nel caso in cui la comunicazione sia inviata dopo il 31 dicembre 2020 sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020). La comunicazione per il credito sanificazione va inviata invece dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, con risposta entro cinque giorni.

Eutekne Info – Sabato 11 luglio 2020