Recentemente è stata pubblicata la Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2022. Di seguito ne analizzeremo le principali novità.
NUOVI SCAGLIONI, ALIQUOTE E DETRAZIONI IRPEF
Le modifiche apportate in materia di IRPEF riguardano la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote e la misura delle detrazioni. Per ciò che concerne il primo aspetto, ovvero la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote riportiamo di seguito una tabella riassuntiva:

Come desumibile:
- è stata eliminata l’aliquota del 41%;
- la seconda aliquota è ridotta dal 27% al 25%;
- la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell’aliquota al 38% risultava fissato a 55.000 euro);
- i redditi superiori a 50.000 euro sono assoggettati al 43% (anteriormente alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di 75.000 euro).
Per quanto riguarda invece il secondo punto, e quindi le detrazioni d’imposta, la progressività dell’IRPEF è garantita, appunto, dalla presenza di un sistema di detrazioni / deduzioni dall’imposta ovvero dal reddito.
È prevista una no tax area derivante dall’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo decrescenti all’aumentare del reddito, no tax area che resta invariata a 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente, mentre cresce di 500 euro per i redditi di pensione e di lavoro autonomo, attestandosi rispettivamente a 8.500 euro e a 5.500 euro.
Le detrazioni si esauriscono per i redditi superiori a 50.000 euro, al contrario di quanto invece avveniva fino al 2021, quando la soglia massima oltre la quale non si aveva più diritto a detrazioni di lavoro / pensione si attestava a 55.000 euro. Il risparmio d’imposta, seppur in misura differente in base alla fascia di reddito, rimane comunque presente a ogni livello.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Introdotto dalla Legge di Stabilità nel 2015, l’ex Bonus Renzi, diventato trattamento integrativo per il taglio al cuneo fiscale da metà 2020, sarà assorbito dalle nuove e più corpose detrazioni IRPEF sui redditi di lavoro.
Sarà abolita integralmente la detrazione aggiuntiva prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei lavoratori con redditi superiori a 28.000 euro e fino al limite massimo di 40.000 euro annui.
Il bonus pari a 100 euro mensili, e quindi fino a 1.200 euro annui, continuerà ad essere riconosciuto anche a partire dal 1° gennaio 2022 esclusivamente in favore dei titolari di redditi non superiori a 15.000 euro. A specifiche condizioni, ne avranno diritto anche i lavoratori con redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro annui.
Ad eccezione di queste ultime casistiche previste dalla Legge di Bilancio 2022, per la generalità dei lavoratori dipendenti invece il bonus IRPEF sarà sostituito dalle nuove e più corpose detrazioni fiscali riconosciute sul reddito da lavoro, il cui importo massimo sarà pari a 3.100 euro, con un incremento di 65 euro per i contribuenti con redditi compresi tra i 25.000 e i 35.000 euro.
ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022
A decorrere dal 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97.
Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:
- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).
ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP
È confermata l’estensione anche al 2022 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.
BONUS AFFITTO UNDER 31
È confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell’art. 16, TUIR, a favore dei “giovani” che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. “bonus affitti giovani”. In particolare, possono beneficiare del bonus:
- i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98 da destinare a propria residenza.
La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:
- pari a 991,60 euro;
- ovvero, se superiore pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
PROROGA SUPERBONUS 110%
È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell’agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025).
Anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).
Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
PROROGA SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA
È prorogata:
- agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 alcune disposizioni del D.L. 157/2021, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. È stato però aggiunto che sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera; sono, inoltre, escluse dall’obbligo del visto di conformità le opere di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate. Inoltre, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.
PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese, l’importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
PROROGA BONUS VERDE
È prorogata fino al 31.12.2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.
PROROGA BONUS FACCIATE
È estesa al 2022 l’applicazione della detraibilità dall’imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D. M. 1444/1968, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità.
DETRAZIONE PER INTERVENTI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA PER I FORFETTARI
La fattura elettronica per i forfettari si appresta a diventare obbligatoria dal 2022. L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica è una delle vie prospettate dal Ministero dell’Economia per il contrasto all’evasione fiscale, sulla quale la Commissione Europea ha già espresso parere positivo.
Se per ora per i forfettari resta libera la scelta di adottare o meno l’e-fattura, al MEF sono in corso le necessarie valutazioni sulle misure da attuare entro il secondo trimestre 2022 nel rispetto di quanto previsto dal PNRR.