LEGGE DI BILANCIO 2026

Principali novità fiscali e agevolative La presente circolare riassume, con taglio operativo e linguaggio semplice, le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026. Gli approfondimenti sono organizzati per capitoli tematici.

Valutazioni operative
Le disposizioni illustrate nel presente capitolo possono avere impatti fiscali e finanziari rilevanti in presenza di investimenti significativi, operazioni di dismissione, riorganizzazioni societarie o detenzione di partecipazioni. I singoli casi saranno valutati dallo Studio su base individuale, anche al fine di stimare la convenienza delle scelte e prevenire effetti fiscali inattesi.

1. IRPEF E DETRAZIONI

Ambito di interesse del capitolo
Le disposizioni illustrate nel presente capitolo riguardano la generalità dei contribuenti persone fisiche, con effetti diretti su lavoratori dipendenti, pensionati e soggetti con redditi medio-alti. Particolare attenzione è richiesta per i contribuenti con redditi elevati e per coloro che fruiscono di oneri detraibili.

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di IRPEF e detrazioni incidono sulla struttura dell’imposizione personale, combinando una riduzione selettiva delle aliquote con interventi compensativi sulle detrazioni. L’effetto complessivo varia in funzione del livello di reddito e della tipologia di oneri sostenuti.

1.1 RIDUZIONE ALIQUOTA IRPEF DEL SECONDO SCAGLIONE

Dal periodo d’imposta 2026 viene ridotta dal 35% al 33% l’aliquota IRPEF applicabile allo scaglione di reddito compreso tra 28.000 e 50.000 euro. L’intervento è strutturale e si applica a regime.

Il risparmio massimo teorico è pari a 440 euro annui, calcolato sull’intero ammontare dello scaglione interessato. Il beneficio effettivo risulta tuttavia influenzato dalla presenza di detrazioni e da eventuali altri meccanismi di riduzione dell’imposta.

Dal punto di vista operativo, i sostituti d’imposta sono tenuti ad applicare la nuova aliquota già in sede di ritenute su redditi di lavoro dipendente e pensioni erogati nel corso del 2026, con eventuali conguagli in sede di assistenza fiscale.

1.2 RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI ELEVATI

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, dal periodo d’imposta 2026 è prevista una riduzione forfetaria pari a 440 euro dell’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti per specifiche tipologie di oneri.

La riduzione opera dopo l’applicazione delle regole ordinarie di calcolo delle detrazioni ed è finalizzata a compensare il beneficio derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione.

Sono interessati dalla riduzione gli oneri detraibili al 19% previsti dal TUIR e da altre disposizioni fiscali, con esclusione delle spese sanitarie, nonché alcune fattispecie specifiche come le erogazioni liberali ai partiti politici e i premi assicurativi contro eventi calamitosi.

Ai fini della verifica della soglia dei 200.000 euro, il reddito complessivo è determinato secondo le regole dell’art. 8 del TUIR. Rilevano anche redditi assoggettati a regimi sostitutivi, mentre sono esclusi i redditi dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

1.3 ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

È prorogato fino al 2028 il regime transitorio che consente a Regioni e Comuni di continuare ad applicare le addizionali IRPEF sulla base dei precedenti scaglioni di reddito.

Per il periodo d’imposta 2026, i Comuni possono deliberare le aliquote dell’addizionale comunale entro il 15 aprile 2026. In assenza di nuove delibere, continuano ad applicarsi le aliquote vigenti nell’anno precedente.

2. BONUS EDILIZI E CASA

La legge di bilancio 2026 conferma l’impostazione restrittiva già avviata negli anni precedenti in materia di agevolazioni edilizie, stabilizzando aliquote più contenute e differenziando il trattamento tra abitazione principale e altri immobili.

2.1 BONUS RISTRUTTURAZIONI (BONUS CASA)

Per le spese sostenute nel corso del 2026 è confermata la detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con aliquota ordinaria pari al 36%. L’aliquota sale al 50% nel caso in cui le spese siano sostenute da proprietari o titolari di diritti reali sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il limite massimo di spesa agevolabile rimane fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Dal punto di vista operativo, restano invariati gli adempimenti richiesti: pagamento delle spese mediante strumenti tracciabili, indicazione dei dati catastali in dichiarazione dei redditi e conservazione della documentazione edilizia e amministrativa.

2.2 ECOBONUS E SISMABONUS

Ecobonus e sismabonus
Le aliquote vengono allineate al bonus casa. Per le abitazioni principali la detrazione è del 50% per le spese 2025-2026; per gli altri immobili è del 36%.

2.3 BONUS MOBILI

È prorogata per il 2026 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, nel limite di spesa di 5.000 euro, a condizione che i lavori edilizi siano iniziati dal 2025.

3. LAVORO DIPENDENTE E WELFARE

Le misure introdotte per il 2026 in ambito lavoro mirano a incentivare la contrattazione collettiva, la produttività e il welfare aziendale, anche attraverso un utilizzo più esteso di regimi fiscali agevolati.

3.1 PREMI DI RISULTATO

Per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili è ridotta all’1%, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Restano ferme le condizioni soggettive e oggettive già previste dalla normativa vigente, tra cui il limite di reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente e la necessità che i premi siano collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità o efficienza, come definiti dalla contrattazione collettiva.

3.2 INCREMENTI DA RINNOVI CONTRATTUALI

Per il solo anno 2026 è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali.

Il lavoratore ha facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva, con assoggettamento degli incrementi alla tassazione ordinaria.

3.3 TRATTAMENTO ACCESSORIO

Per il solo anno 2026 è introdotta un’imposta sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato (lavoro notturno, festivo e a turni), entro il limite di 1.500 euro annui.

3.4 PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di previdenza complementare hanno carattere generale e riguardano tutti i soggetti IRPEF, indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotto.

A decorrere dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari è incrementato da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

Nel plafond di deducibilità rientrano:

  • i contributi versati dai lavoratori dipendenti;
  • i contributi versati dai datori di lavoro;
  • i contributi versati dai lavoratori autonomi e dai professionisti;
  • i contributi volontari versati in assenza di un rapporto di lavoro.

Restano ferme le regole ordinarie di deduzione dal reddito complessivo e il principio di cassa. L’incremento del limite trova applicazione anche in coordinamento con la disciplina speciale prevista per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

Si ricorda che la deducibilità dei contributi alla previdenza complementare non opera per i contribuenti che applicano il regime forfetario, in quanto il reddito è determinato in modo forfetario e non sono ammessi oneri deducibili analitici.

4. IMPRESE, PROFESSIONISTI E INVESTIMENTI

Ambito di interesse del capitolo
Le disposizioni illustrate nel presente capitolo riguardano prevalentemente imprese, società e contribuenti che detengono partecipazioni o effettuano investimenti rilevanti.
I professionisti e i lavoratori autonomi che operano esclusivamente in forma individuale e senza partecipazioni societarie possono considerare questo capitolo di interesse limitato e proseguire con la lettura dei capitoli successivi.

La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo articolato sulla fiscalità d’impresa e del lavoro autonomo, alternando misure di stimolo agli investimenti a interventi di razionalizzazione e irrigidimento di alcuni regimi storicamente favorevoli. Le novità richiedono, in molti casi, una valutazione preventiva di convenienza.

4.1 REGIME FORFETARIO

Per il periodo d’imposta 2026 è confermata la soglia di 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre la quale non è consentito applicare il regime forfetario.

La verifica della soglia deve essere effettuata avendo riguardo ai redditi percepiti nell’anno precedente (2025). Il superamento del limite comporta l’esclusione dal regime forfetario per l’intero 2026, senza possibilità di applicazione parziale o proporzionale.

In altri termini:

  • se nel 2025 i redditi di lavoro dipendente e assimilati non superano 35.000 euro, il contribuente può accedere o permanere nel regime forfetario nel 2026;
  • se tale soglia viene superata, il regime forfetario non è applicabile per tutto il 2026, indipendentemente dall’ammontare dei compensi professionali o d’impresa conseguiti nello stesso anno.

La proroga della soglia più elevata rispetto al limite ordinario (30.000 euro) consente di evitare effetti espulsivi immediati per i contribuenti con redditi “misti”, ma rende comunque necessario un attento monitoraggio dei redditi percepiti, in particolare in presenza di rapporti di lavoro dipendente cessati o riattivati.

4.2 IPER-AMMORTAMENTI E INVESTIMENTI 4.0 E 5.0

Iper-ammortamenti e investimenti 4.0 e 5.0
Dal 2026 al 30 settembre 2028 viene introdotta una nuova disciplina di iper-ammortamento, consistente in una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni agevolabili ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi 4.0, individuati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio, nonché i beni strumentali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. I beni devono essere prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo e destinati a strutture produttive situate in Italia.

La maggiorazione del costo è riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti eccedenti 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per investimenti eccedenti 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

L’accesso al beneficio è subordinato all’invio di apposite comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma telematica gestita dal GSE, secondo modalità che verranno definite con provvedimenti attuativi. In assenza del corretto assolvimento degli adempimenti, la maggiorazione non risulta applicabile.

4.3 RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Dal 2026 l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, quotate e non quotate, è incrementata dal 18% al 21%. Rimane invece ferma al 18% l’aliquota applicabile alla rivalutazione dei terreni.

La rivalutazione si perfeziona mediante il versamento dell’imposta sostitutiva e il possesso di una perizia di stima riferita al valore della partecipazione al 1° gennaio 2026, da redigere entro il 30 novembre 2026.

La convenienza dell’operazione va valutata confrontando l’imposta sostitutiva del 21% applicata al valore rivalutato con l’imposta del 26% che graverebbe sulla plusvalenza in caso di cessione senza affrancamento.

4.4 DIVIDENDI E PLUSVALENZE IN AMBITO D’IMPRESA

A decorrere dal 2026 viene introdotto un ulteriore requisito minimo per beneficiare dei regimi di parziale esenzione applicabili a dividendi e plusvalenze in capo ai soggetti imprenditori.

In particolare, l’esclusione parziale da imposizione è ammessa solo se la partecipazione detenuta:

  • rappresenta almeno il 5% del capitale sociale,
  • OPPURE
  • ha un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

In mancanza di tali requisiti, i dividendi e le plusvalenze risultano integralmente imponibili, anche se percepiti o realizzati da soggetti in regime di impresa.

Con riferimento alle plusvalenze, i requisiti sopra indicati si aggiungono – e non sostituiscono – a quelli ordinariamente previsti per l’applicazione della participation exemption (PEX). Rimane pertanto necessario che siano contestualmente soddisfatti:

  • il possesso ininterrotto della partecipazione per almeno dodici mesi;
  • la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso;
  • la residenza fiscale della partecipata in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata;
  • l’esercizio, da parte della partecipata, di un’effettiva attività commerciale.

Le nuove condizioni trovano applicazione:

  • per i dividendi, con riferimento alle distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  • per le plusvalenze, in relazione alle partecipazioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2026.

4.5 PLUSVALENZE E ELIMINAZIONE DELLA RATEIZZAZIONE

Plusvalenze e eliminazione della rateizzazione
Dal periodo d’imposta 2026 viene eliminata, per la generalità dei beni, la possibilità di rateizzare le plusvalenze in più esercizi. Le plusvalenze concorrono integralmente alla formazione del reddito nell’esercizio di realizzo.

Resta ferma la possibilità di rateizzazione, fino a un massimo di cinque esercizi, esclusivamente per le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami d’azienda, a condizione che siano posseduti da almeno tre anni.

La modifica incide in modo rilevante sulla pianificazione fiscale delle operazioni straordinarie e delle dismissioni di beni, rendendo necessaria una valutazione preventiva dell’impatto finanziario e fiscale dell’operazione.

5. LOCAZIONI BREVI

Dal periodo d’imposta 2026 viene significativamente ridotta la soglia di immobili locabili con contratti di locazione breve al di fuori dell’esercizio di impresa. La disciplina agevolata resta applicabile esclusivamente ai contribuenti che, nel medesimo periodo d’imposta, concedono in locazione breve non più di due appartamenti.

Al raggiungimento del terzo appartamento concesso in locazione breve, anche se per periodi di durata limitata, si esce dalla disciplina delle locazioni brevi e non risulta più applicabile il regime della cedolare secca. In tale ipotesi opera la presunzione legale di esercizio di attività imprenditoriale, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA, applicazione dell’IVA ove dovuta, assoggettamento a contribuzione previdenziale e determinazione del reddito secondo le regole del reddito d’impresa.

Ai fini del computo degli appartamenti rilevano esclusivamente le unità immobiliari oggetto di contratti di locazione breve; qualora vengano locate più stanze dello stesso appartamento, l’unità è comunque considerata una sola. È sufficiente la stipula di un singolo contratto di locazione breve nel corso dell’anno affinché l’immobile rilevi ai fini della soglia.

Per i contribuenti che locano un solo appartamento con contratti di locazione breve resta applicabile la cedolare secca con aliquota del 21%. In caso di locazione breve di due appartamenti, l’aliquota del 21% può essere applicata a uno solo di essi, mentre sul secondo trova applicazione l’aliquota del 26%.

Restano invariate le altre condizioni di accesso e gli adempimenti previsti dalla disciplina delle locazioni brevi.

6. AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE

Anche per il 2026 il legislatore ripropone una serie di misure straordinarie finalizzate alla riorganizzazione dei patrimoni immobiliari e societari, con l’obiettivo di favorire operazioni di razionalizzazione a fronte di un’imposizione sostitutiva ridotta.

6.1 ASSEGNAZIONI AGEVOLATE E TRASFORMAZIONI

È riproposta la disciplina agevolata per assegnazioni e cessioni di immobili ai soci e per la trasformazione in società semplice, con imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per società di comodo).

6.2 ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Riaperti i termini per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali, con imposta sostitutiva dell’8%.

6.3 AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE

È possibile affrancare le riserve in sospensione d’imposta con un’imposta sostitutiva del 10%, rateizzabile.

7. RISCOSSIONE E ADEMPIMENTI

In materia di riscossione e controlli, la legge di bilancio 2026 rafforza l’approccio automatizzato dell’Amministrazione finanziaria, affiancando strumenti di definizione agevolata a un sensibile irrigidimento delle regole operative.

7.1 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

È introdotta una nuova rottamazione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre 2023. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026.

7.2 DIVIETO DI COMPENSAZIONE

La soglia di debiti iscritti a ruolo che blocca le compensazioni scende da 100.000 a 50.000 euro.

7.3 DICHIARAZIONE IVA OMESSA

È introdotta la liquidazione automatica dell’IVA in caso di dichiarazione omessa, sulla base dei dati di fatturazione elettronica e LIPE.