LA REINTRODUZIONE DEL MAXI AMMORTAMENTO

Con il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) è stato reintrodotto il c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento/canoni di leasing.

Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiori a € 2,5 milioni. Inoltre opera l’esclusione dall’agevolazione per i veicoli di cui al comma 1 dell’art. 164 del TUIR, ossia i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico.

È confermato che il maxi-amortamento non spetta per gli investimenti in:

  • beni strumentali il cui coefficiente di ammortamento è inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni).

Infine il maxi-ammortamento risulta essere irrilevante ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), i quali sostituiscono gli studi di settore.