La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 1926/1/2019, ha affermato che qualora la ritenuta sia stata operata, il sostituito non risponde mai dell’omesso versamento. La responsabilità solidale tra sostituto e sostituito, infatti, sussiste solo in mancata esecuzione della ritenuta.
La sentenza si allinea alla pronuncia n. 10378/2019 a Sezioni Unite della Cassazione, dove viene definitivamente superato il diverso orientamento giurisprudenziale che, fino a qualche tempo fa, riteneva legittima la richiesta da parte di numerosi uffici dell’Agenzia delle Entrate di restituzione delle ritenute subite (oltre a sanzioni e interessi) anche al sostituito in ragione del fatto che il sostituto, nonostante l’effettuazione, non avesse effettuato il versamento all’erario.