Nei giorni scorsi è stata ventilata la predisposizione di un apposito DPCM contenente la proroga dei termini di versamento delle imposte (saldo 2018 e acconto 2019) risultanti dal mod. REDDITI/ IRAP / IVA 2019, al fine di tener conto delle esigenze degli intermediari e contribuenti in relazione all’introduzione dei nuovi ISA. Il differimento al 22.7.2019 senza maggiorazione e al 21.8.2019 con la maggiorazione dello 0,40% riguarda(va) i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, compresi i contribuenti minimi / forfetari.
Detta proroga, alla quale sono state apportate alcune modifiche, è stata “trasfusa”, tramite uno specifico emendamento recentemente approvato, nell’ambito del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto crescita” durante l’iter di conversione (non ancora concluso).
Per effetto della nuova previsione, è ora stabilito che
per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale … e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione … i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive … nonché dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019
È altresì previsto che la proroga interessa anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.
Rispetto al testo del ventilato DPCM nonché alle proroghe degli anni scorsi, la nuova norma non fa riferimento ai contribuenti minimi / forfetari nonché a coloro che presentano cause di esclusione dagli ISA e pertanto si potrebbe desumere che tali soggetti siano esclusi dal differimento, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti entro l’1.7.2019 (il 30.6 cade di domenica) ovvero entro il 31.7.2019 con la maggiorazione dello 0,40%.
Con riguardo alla tipologia di somme interessate dalla proroga, considerato che la suddetta disposizione si riferisce ai versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP/ IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019, la stessa riguarda, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IVA 2018 e dell’acconto 2019 IRPEF / IRES, anche i versamenti relativi a:
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
dovute dai soggetti sopra individuati.
Per i soci di srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali
Va infine rammentato che la proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2019, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

Fonte: Seac – informazione quotidiana