Una domanda che molti professionisti probabilmente si sono posti riguarda il termine entro cui emettere fattura per i pagamenti che i clienti effettuano con bonifico bancario “a sorpresa” durante un periodo di ferie o di assenza prolungata del professionista.
Nel caso in questione, lo studio che chiude, ad esempio, nel mese di agosto non deve emettere la fattura entro i 12 giorni dal momento dell’incasso del corrispettivo, poniamo ad esempio il 14 agosto per un accredito del 2, ma può farlo (al più tardi) entro il giorno 15 del mese successivo se, precedentemente al momento in cui avviene il pagamento della prestazione da parte del proprio cliente, ha già inviato allo stesso una fattura proforma (o avviso di parcella). In particolare, stando a quanto precisato a tal proposito dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad una FAQ lo scorso novembre, si può affermare che la fattura proforma contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti è, a tutti gli effetti, un documento idoneo a supportare l’emissione di una “fattura elettronica differita” al pari di quanto avviene per le cessioni di beni per i quali è stato emesso il ddt. Concludendo, quindi, lo studio può trasmettere le fatture entro il 15 di settembre, indicando la data del pagamento nel campo data fattura.