NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI AL 31.12.2019

La Legge di Bilancio 2020 ripropone apposite disposizioni speciali per la rivalutazione dei beni d’impresa e l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

Sono rivalutabili i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018; la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020 (si tratta del bilancio al 31 dicembre 2019, per i soggetti “solari”).

La misura dell’imposta sostitutiva da assolvere sui maggiori valori è pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili. Per le imprese che intenderanno affrancare il saldo attivo di rivalutazione, è dovuta una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Quanto agli effetti fiscali, essi decorrono:
– dal terzo esercizio successivo (ovvero, dal 2022, per i soggetti “solari”), in termini generali (ad esempio, con riferimento alla deducibilità dei maggiori ammortamenti, al plafond delle spese di manutenzione e alla valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative);
– dall’inizio del quarto esercizio successivo (ovvero, dal 1° gennaio 2023, per i soggetti “solari”), con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze.

È possibile effettuare versamenti rateali delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per l’eventuale affrancamento del saldo attivo, con un meccanismo di rate che dipende dall’entità delle imposte dovute.
Più precisamente, per importi complessivi sino a 3 milioni di euro è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi.

Se gli importi complessivi eccedono i 3 milioni di euro, il versamento può invece essere effettuato in un massimo di sei rate di pari importo, di cui:
– la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
– la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo;
– le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.

Il riferimento posto dall’art. 1 comma 701 agli “importi complessivi” pare indicare che, per impostare il piano di rateazione, occorre riferirsi alla somma degli importi dovuti per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione e per l’eventuale imposta sostitutiva per l’affrancamento della riserva. Così, se ad esempio una società rivaluta beni ammortizzabili per 15 milioni di euro e affranca contestualmente il saldo attivo, le imposte dovute sono complessivamente pari a 3.300.000 euro (1.800.000 euro per la rivalutazione e 1.500.000 euro per l’affrancamento del saldo, ipotizzando quale base imponibile l’importo “lordo”), con il che dovrebbe essere ammesso il frazionamento degli importi dovuti in un massimo di sei rate, e non di tre rate.

Se l’impresa sceglie, quindi, di frazionare le somme dovute nel numero massimo di rate possibili (sei):
– ciascuna di esse ammonta a 550.000 euro;
– le scadenze previste sarebbero il 30 giugno 2020, il 30 novembre 2020, il 30 giugno 2021, il 30 novembre 2021, il 30 giugno 2022 e il 30 novembre 2022.

È importante notare come la norma non preveda in modo espresso la corresponsione di interessi sulle rate successive alla prima, diversamente da quanto, ad esempio, accade nel contesto della rateizzazione delle imposte sostitutive per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni dei soggetti non imprenditori. E diversamente, ad esempio, dalla rivalutazione dei beni d’impresa perfezionata ai sensi del DL 185/2008, il cui art. 15 comma 22 prevedeva, pur con una formulazione imprecisa (che ha dato luogo a più contestazioni), che fossero dovuti sulle rate successive alla prima gli interessi legali. Sembra, quindi, esservi spazio per un frazionamento “gratuito”, fatto che aumenterebbe l’appeal della misura.

Eutekne.info del 06/01/2020

Rispondi