ABOLIZIONE DELLA TASI E LA NUOVA IMU

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell’IMU.
Considerato che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI.

Viene quindi riscritta la disciplina della “nuova” IMU che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati:
• il presupposto impositivo;
• i soggetti passivi;
• la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
• le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
• le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;
• le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:
• alla quota di possesso;
• ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.
Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:
• il giorno di trasferimento del possesso;
• l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

Rimangono invariati i termini di versamento, i quali possono effettuati, in alternativa, mediante:
• il modello F24;
• l’apposito bollettino postale;
• la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).
Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

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