AL VIA IL CREDITO D’IMPOSTA SULLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

Il credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo previsto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio può essere già utilizzato in compensazione nel modello F24 con il codice tributo “6920” o può essere ceduto al locatore come “sconto” sul canone.

 L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione.

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
  •  società di capitali;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.

con ricavi o compensi non superiori5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL Rilancio a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati.

Tra i beneficiari sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario, nonché gli imprenditori e le imprese agricole (sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa). Non hanno invece diritto al bonus coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi.

Gli immobili oggetto di locazione, indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:

  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • di interesse turistico.

In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, si precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del credito, qui in commento, anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del TUIR. Ne consegue che il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione. Ciò a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione; infatti, in tale ipotesi, il credito di imposta non potrà essere riconosciuto con riferimento ai canoni relativi all’immobile ad uso promiscuo, ma solo con riferimento all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva.

Riguardo all’individuazione delle strutture alberghiere, a cui spetta il bonus a prescindere dai ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO (es. alberghi e B&B).

Per enti non commerciali beneficiari, viene chiarito che l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.

Quanto alle modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta è utilizzabile:

  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

o in alternativa

  • può essere ceduto.


Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Si precisa che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

Si pensi ad esempio, al caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio; in tale ipotesi, il credito, fermi restando gli ulteriori requisiti, risulta fruibile successivamente al pagamento.

Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Il credito d’imposta può essere fruito anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. È quindi necessario che il canone risulti pagato nel 2020.

Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

La circolare precisa che, in alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto al locatore/concedente “a titolo di pagamento del canone”.

L’Agenzia chiarisce che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta (40% del canone considerando che il credito è del 60%)

Il credito d’imposta può essere ceduto anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità attuative della cessione dei crediti d’imposta saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (art. 122 del Decreto Rilancio).

La circolare evidenzia che per il cessionario, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva tassabile.

Viene inoltre chiarito che qualora non sia stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi ex art. 65 del DL 18/2020 (es. per mancato pagamento del canone di marzo o per assenza dei requisiti), è possibile optare per il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 ove siano soddisfatti i requisiti richiesti.