NUOVA DISCIPLINA PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI

Con l’introduzione delle modifiche normative recate dal Decreto fiscale in sede di conversione in legge (D.L. n. 124/2019), a decorrere dal 1°gennaio 2020, è introdotto un nuovo regime di versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti impiegati da un’impresa appaltatrice o subappaltatrice nel compimento di un’opera o di un ser- vizio superiori a euro 200.000 annui: il committente dovrà ricevere, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, copia del modello F24 con cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici hanno saldato le somme dovute.

I committenti che affidano il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio: il versamento si riferisce alle ritenute trattenute sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere e dei servizi affidati.

Il committente, nell’ipotesi in cui affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, è tenuto a verificare l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio. Al fine di assicurare il versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti ai dipendenti di imprese appaltatrici o subappaltatrici, il controllo sull’adempimento, infatti, viene trasferito in capo al committente.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e all’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Diversamente dal testo originario del D.L. n. 124/2019 la legge di conversione stabilisce che non è più previsto l’obbligo di versamento delle ritenute in capo al committente previo trasferimento della provvista nonché invio dei dati da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici: tale meccanismo avrebbe comportato un rilevante appesantimento degli obblighi sia in capo ai committenti che alle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Il D.L. n. 124/2019 introduce, a decorrere dal 1°gennaio 2020, un nuovo regime di versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti impiegati da un’impresa appaltatrice o subappaltatrice nel compimento di un’opera o di un servizio. Il testo definitivo dell’art. 4, rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, introduce, altresì l’art. 17-bis al D.Lgs. n. 241/1997 che pone a carico dell’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice l’obbligo di versamento delle ritenute.

La norma ha come finalità primaria quella di limitare i casi di omesso versamento di ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’ambito dei lavori eseguiti da imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici. Tale finalità viene raggiunta, da un lato, imponendo l’obbligo di versamento diretto alle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici e, dall’altro, obbligando un controllo sul versamento delle ritenute in capo al committente.

Risultano coinvolti dalle novelle disposizioni e, pertanto, sottoposte ai nuovi obblighi con esse in- trodotti oltre che il committente, anche:

  • le imprese appaltatrici;
  • le imprese affidatarie;
  • le imprese subappaltatrici.

Obbligo di controllo del committente

L’adempimento cui è stato sottoposto il committente si estrinseca nel riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese: entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle citate ritenute l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • le deleghe di pagamento F24;
  • l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
  1. Mancato versamento delle ritenute

Nelle ipotesi in cui sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

2.  Sanzione a carico del committente

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Soggetti esclusi dall’adempimento

Gli obblighi in commento non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di paga- mento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Comunicazione delle ritenute versate

Il committente dovrà ricevere entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute trattenute, dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici:

  • le deleghe di pagamento F24,
  • l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Tale divieto non si applica ai soggetti esclusi dagli obblighi sopra esposti.

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