Recentemente il MEF nella risposta ad una interrogazione parlamentare del 26.2.2020 ha specificato che le nuove regole sulle dichiarazioni di intento previste dal DL n. 34/2019, che si riteneva necessitassero di uno specifico provvedimento attuativo prima di divenire efficaci, sono invece applicabili già dall’1.1.2020.
Dal 2020 dunque gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare / spedire ai propri fornitori le dichiarazioni d’intento. Inoltre è venuto meno l’obbligo di numerare progressivamente le stesse e di annotarle negli appositi registri. In capo ai fornitori è richiesto:
– la verifica dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale;
– l’indicazione in fattura degli estremi di protocollo della dichiarazione d’intento.
Recentemente l’Agenzia, al fine di tener conto delle suddette novità ha approvato il “nuovo” mod. DI utilizzabile a partire dal 2.3.2020. È comunque possibile utilizzare il precedente modello fino al 27.4.2020.
LE REGOLE APPLICABILI FINO AL 31.12.2019
A seguito delle novità introdotte dal DL n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”:
- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse;
- inviare al fornitore / Dogana la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
il fornitore può effettuare la cessione / prestazione senza applicazione dell’IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale.
Prima di effettuare la cessione / prestazione senza IVA, il fornitore è tenuto a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.
Nella fattura devono essere riportati gli estremi (numero / anno) della dichiarazione d’intento ricevuta. Il fornitore deve riepilogare nel mod. IVA le dichiarazioni d’intento ricevute, compilando il quadro VI.
LE NUOVE REGOLE APPLICABILI DALL’ 1.1.2020
Merita innanzitutto evidenziare che a decorrere dal 2020 l’esportatore abituale è tenuto (soltanto) ad inviare la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che, la dichiarazione d’intento va presentata dall’esportatore abituale esclusivamente in via telematica direttamente, tramite Entratel / Fisconline, o tramite un soggetto abilitato.
L’Agenzia rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi:
- vanno indicati dai fornitori nelle fatture emesse; ovvero
- devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
Al fine di verificare tali informazioni l’Agenzia delle Entrate, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d’intento. Conseguentemente, l’esportatore abituale è dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d’intento con le relative ricevute di presentazione.
Come disposto nel Provvedimento 27.2.2020 a partire dal 2.3.2020 le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali sono disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.
La soppressione dell’obbligo da parte dell’esportatore abituale di consegnare / spedire le dichiarazioni d’intento al propri fornitori non appare una “semplificazione”. Per ogni operazione il cedente / prestatore deve controllare il proprio Cassetto fiscale per verificare il ricevimento di una dichiarazione d’intento.
Si ritiene utile richiedere ai propri clienti una copia della dichiarazione d’intento che invieranno o hanno inviato all’Agenzia, al fine di provvedere al controllo dell’avvenuto invio (tale informazione potrebbe essere “anticipata” anche nell’ordine di acquisto).
Con l’abrogazione del comma 2 del citato art. 1 non è più previsto che la dichiarazione d’intento sia
- redatta in duplice esemplare;
- numerata progressivamente dall’esportatore abituale e dal fornitore / prestatore;
- annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell’apposito registro.
soggetto | Fino al 31.12.2019 | Dall’1.1.2020 |
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Esportatore abituale | – predisporre le dichiarazioni d’intento (con numerazione progressiva); – inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento; – inviare ai fornitori / Dogana le dichiarazioni d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione delle stesse; – annotare entro 15 giorni le dichiarazioni d’intento nell’apposito registro. | – predisporre le dichiarazioni d’intento; – inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento; |
Fornitore | – riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale tramite il servizio online “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento” ovvero dal proprio Cassetto fiscale; -indicare in fattura gli estremi delle dichiarazioni d’intento nell’apposito registro; – riepilogare nel modello IVA le dichiarazioni ricevute compilando il quadro VI. | – riscontrare dal proprio Cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale; – indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione. |
NUOVO REGIME SANZIONATORIO
è ora previsto che in caso di cessioni / prestazioni, di cui alla citata lett. c), effettuate senza aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento, è applicabile (al fornitore dell’esportatore abituale) la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta.
Il nuovo regime sanzionatorio risulta più “severo”. In precedenza era sanzionato da € 250 a € 2.000 il fornitore che effettuava la cessione / prestazione
IL NUOVO MOD. DI
Come sopra accennato, il citato Provvedimento 27.2.2020 ha aggiornato il mod. DI eliminando nel Frontespizio il riquadro riservato al numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento.
DECORRENZA DEL NUOVO MODELLO
Come sopra accennato il nuovo mod. DI è utilizzabile dal 2.3.2020. È tuttavia possibile utilizzare il “vecchio” mod. DI fino al 27.4.2020
fonte: Seac