I NUOVI CREDITI D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Nell’ambito della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), recentemente pubblicata sulla G.U., è confermato il riconoscimento dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020:

  • fino al 31.12.2022;
  • fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Gli investimenti riguardano beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).
La nuova previsione si “sovrappone” in parte a quella contenuta nell’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2020 (Finanziaria 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette condizioni relative all’ordine / acconti). In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.

SOGGETTI BENEFICIARI

I nuovi crediti d’imposta spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito, mentre non spettano alle imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni ed a quelle destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti;
  • beni ricompresi nei seguenti gruppi.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40% – 20%), il nuovo credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017
Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.
Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (o 30.6.2023).

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Come sopra evidenziato, per i beni in esame è previsto un unico periodo di riferimento per
la fruizione del relativo credito d’imposta.
Non essendo prevista una suddivisione dell’arco temporale di effettuazione degli investimenti, l’operatività della disposizione in esame risulta penalizzante, considerato che il limite massimo agevolabile è pari “complessivamente” a € 1.000.000.

Altri beni
Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.
Il maxi ammortamento / credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni materiali. Ora il nuovo credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali.

Il costo del bene è individuato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
L’agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale e dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi);
  • dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B (qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” nella misura del 10% – 6%).

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per il 2020) annui ex art. 34, Legge n. 388/2000 così come quello pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Non opera altresì la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa, e la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante).
Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

CESSIONE BENE AGEVOLATO

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi.

Seac – Informativa fiscale n. 4 del 7 gennaio 2021

Rispondi