Attualmente, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti (c.d. “esterometro”). Fanno eccezione le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica.
La legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha modificato la precedente normativa prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere (esterometro).
In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
Sul punto, le specifiche tecniche precisano che:
– per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;
– per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
La legge di Bilancio 2021 ha previsto termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive:
– per le prime, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
– per le seconde, invece, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
L’obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
Regime sanzionatorio
A seguito della modifica dell’obbligo comunicativo, l’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997 è stato adeguato, prevedendo la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.