Per contrastare gli aumenti dell’energia elettrica e del gas che si stanno registrando a seguito della crisi militare scoppiata in Ucraina, il Governo è intervenuto con l’introduzione di alcuni crediti d’imposta per compensare i maggiori costi. Sono interessate ai bonus non solo le c.d. imprese energivore e gasivore, ovvero quelle a maggior consumo di energia elettrica e gas, ma anche quelle non energivore e non gasivore, di cui ci occupiamo qui.
Le agevolazioni sono state inserite a più riprese e con i vari decreti che si sono succeduti nei mesi scorsi, per cui il quadro è abbastanza complesso e articolato.
Imprese non energivore
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
In particolare, sono previsti i seguenti crediti d’imposta:
– del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
– del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
– del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019. Novità rilevante è rappresentata dal fatto che per questi mesi il credito d’imposta per le imprese non energivore è riconosciuto, per ottobre e novembre, se le stesse sono dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (anziché 16,5 KW previsto per il secondo e terzo trimestre 2022);
Imprese non gasivore
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
In particolare, sono previsti i seguenti crediti d’imposta:
– del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
– del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
– del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.
Anche per il bonus di ottobre e novembre si può chiedere al fornitore il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e il conteggio del credito d’imposta spettante, a condizione che il fornitore sia lo stesso del terzo trimestre 2019 e dei mesi di ottobre e novembre 2022; diversamente, il conteggio deve essere effettuato in autonomia. Allo scopo, l’impresa deve inviare una richiesta al fornitore e questi, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, comunica al cliente i dati richiesti.
Il termine per compensare o cedere crediti d’imposta di ottobre e novembre 2022 e quelli del terzo trimestre è il 31.03.2023. Resta la scadenza del 31.12.2022 per i crediti relativi al primo semestre 2022.
I bonus sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, purché non sia superata la spesa sostenuta.
Ai fini contabili i bonus energia devono essere registrati per competenza quale contributo in conto esercizio (non tassabile). I crediti maturati nel terzo trimestre e nei mesi di ottobre e novembre del 2022 dovranno pertanto essere contabilizzati nell’anno 2022, anche se il loro utilizzo in compensazione avverrà nel 2023 (entro il 31.03).