(parte I)
Il 29 dicembre scorso è stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2023, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2023, tra le quali si segnalano le seguenti:
CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023
Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023, come sintetizzato nella seguente tabella.

I nuovi crediti d’imposta in esame:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;
- sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.
UTILIZZO “BONUS CARBURANTE” PESCA / AGRICOLTURA 3 TRIMESTRE 2022
In sede di approvazione è stato disciplinato l’utilizzo del c.d. “bonus carburante” a favore delle imprese esercenti attività agricola / della pesca, relativo al terzo trimestre 2022. In particolare il credito d’imposta in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.3.2023;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- è cedibile (previa richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti del credito d’imposta), solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente e comunque entro il 31.3.2023.
NUOVI REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO
La modifica apportata al regime forfetario riguarda l’aumento del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l’accesso / uscita dal regime.
In particolare, è aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.
Considerato che il limite va verificato per l’anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall’1.1.2023.
Uscita dal regime in corso d’anno
È modificata anche la regola di “uscita” dal regime. Prima delle modifiche apportate al regime in esame, il superamento del limite dei ricavi / compensi comporta(va) l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, a prescindere dall’entità del superamento.
La Finanziaria 2023 ripropone una disposizione simile a quella prevista per il regime dei minimi, in base alla quale, se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.
Pertanto, a seguito della predetta modifica, in caso di ricavi / compensi di ammontare:
- compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
- superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA ed in particolare l’emissione della fattura elettronica (sempreché non già obbligato).
FLAT TAX INCREMENTALE
Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%. Si tratta in pratica di una “flat tax” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.
In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:
- individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
- individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
- calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.
Al risultato di tale operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale differenza, nel limite di € 40.000, è assoggettata all’imposta sostitutiva del 15%.
È infine previsto che:
- la base imponibile della Flat tax in esame è considerata reddito ai fini delle agevolazioni tributarie e non tributarie;
- dovrà essere (ri)calcolato l’acconto 2024 senza tener conto delle predette disposizioni.
DETASSAZIONE MANCE SETTORE RICETTIVO / RISTORAZIONE
È confermato che le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici”, ossia le c.d. “mance”, versate a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a € 50.000 nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:
- costituiscono redditi di lavoro dipendente;
- sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
- sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
- concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
Il lavoratore può richiedere la non applicazione dell’imposta sostitutiva mediante espressa rinuncia scritta.
Secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, per la verifica del limite reddituale di € 50.000 va fatto riferimento al reddito di lavoro dipendente conseguito l’anno precedente.
IMPOSTA SOSTITUIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ
È confermata per il 2023 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva, applicabile ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017). Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore,nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PELLET
In sede di approvazione, per il 2023, è stata prevista la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile ai pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.
PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36
È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa” di cui all’art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
In particolare per gli:
- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;
stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2023 è previsto l’esonero dal pagamento:
- dell’imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;
a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.
DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B
In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici.
La detrazione:
- spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;
- va ripartita in 10 quote annuali.
ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP
È confermatal’estensione anche al 2023 dell’esenzione ai fini IRPEF prevista dall’art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.
ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI
Con l’introduzione della nuova lett. g-bis) al comma 759 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è confermata l’estensione dell’esenzione IMU agli immobili:
- non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), C.p.p.;
ovvero
- occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.
COSTI OPERAZIONI CON IMPRESE “BLACK LIST”
Con l’introduzione all’art. 110, TUIR dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies è confermato il ripristino della specifica disciplina relativa alla deducibilità dei costi c.d. “black list”.
Le nuove previsioni ricalcano sostanzialmente quanto stabilito limitatamente al 2015 dal D.Lgs. n. 147/2015; si rammenta che dal 2016 i costi in esame risultano deducibili secondo le ordinarie regole previste dal TUIR (inerenza, competenza, certezza e determinabilità) con riferimento alle operazioni effettuate con soggetti non “black list”.
In particolare è ora prevista la deducibilità, nel limite del relativo valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR, delle spese / altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti / localizzate in Stati o territori non cooperativi ai fini fiscali, ossia con le giurisdizioni individuate nell’Allegato I della lista adottata dal Consiglio UE.
Tale disposizione non opera, con conseguente deducibilità integrale delle spese, se l’impresa residente in Italia dimostra la sussistenza della “circostanza esimente”, ossia che le predette operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.
Le nuove regole riguardano anche le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei predetti Stati / territori.
Le spese / altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nel mod. REDDITI. La mancata separata indicazione, ancorché non costituisca una condizione cui è subordinata la deducibilità dei costi, è sanzionabile ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/97 (10% del relativo ammontare, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000).
Per espressa previsione, quanto sopra non riguarda le operazioni intercorse con soggetti non residenti nei cui confronti è applicabile l’art. 167, TUIR in materia di imprese estere controllate.
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE
É confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:
- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2022.
È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).
A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:
- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa “sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni … non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il «valore di costo» di cui all’articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972”.
Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.
Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.
In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.
È inoltre disposto che:
- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
- nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
- nella misura del 60% entro il 30.9.2023;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2023.
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE
É confermata la riproposizione dell’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2023:
- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2022;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2023;
- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
- nella misura del 60% entro il 30.11.2023;
- il rimanente 40% entro il 30.6.2024.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto);
posseduti alla data dell’1.1.2023, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 5, Legge n. 448/2001 la rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all’1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d’acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al 15.11.2023 (in precedenza 30.6.2023) il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (così aumentata rispetto all’originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
TRASFERIMENTO TERRENI AGRICOLI A UNDER 40
Ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed IAP, iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono assoggettate a:
- imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
- imposta catastale dell’1%.
In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo comma 4-ter al citato art. 2, in base al quale la predetta agevolazione è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarano nell’atto di trasferimento di provvedere, entro 24 mesi, all’iscrizione nell’apposita Gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e IAP.
TASSAZIONE E VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ
É confermata l’introduzione della disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività in considerazione del fatto che, come evidenziato nella Relazione illustrativa “la digitalizzazione dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter soddisfare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell’economia”.
In particolare, in base alla nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, modificata in sede di approvazione, costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi:
- realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate;
- non inferiori complessivamente a € 2.000.
Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore / diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
N.B. Non è tassata la permuta tra cripto-attività aventi “eguali” caratteristiche e funzioni.
In merito alle modalità di determinazione di tali redditi, con le modifiche apportate all’art. 68, TUIR, è confermato che le plusvalenze sono:
- determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito / valore normale delle cripto-attività permutate e costo / valore di acquisto;
- sommate alle relative minusvalenze.
Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. In altre parole, le minusvalenze sono riportabili in avanti solo se di importo superiore a € 2.000.
In caso di acquisto:
- per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione;
- per donazione, si assume come costo quello del donante.
N.B. Il costo / valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del soggetto interessato (in mancanza, il costo è pari a zero).
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
Periodo transitorio
In sede di approvazione è stato previsto che:
- le plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima dell’1.1.2023 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67, TUIR;
e
- le relative minusvalenze realizzate prima di tale data (1.1.2023) possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5, TUIR.
La plusvalenza è determinata in base all’art. 68, comma 6, TUIR e quindi va fatto riferimento alla differenza tra il corrispettivo percepito / somma o valore normale dei beni rimborsati ed il costo / valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.
Modalità impositive
A seguito delle modifiche apportate all’art. 5, D.Lgs. n. 461/97 è confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% anche ai redditi di cui alla nuova lett. c-sexies).
é comunque prevista la possibilità di optare, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, per l’applicazione del:
- regime c.d. “del risparmio amministrato” di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 461/97.
L’opzione può essere esercitata relativamente ai rapporti intrattenuti con:
- i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (art. 3, comma 5, lett. i, D.Lgs. n. 231/2007);
- i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di portafoglio digitale (art. 3, comma 5, lett. i-bis, D.Lgs. n. 231/2007).
- regime c.d. “del risparmio gestito” di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 461/97.
Monitoraggio fiscale
Come noto, ai sensi dell’art. 4, DL n. 167/90, i soggetti residenti in Italia:
- persone fisiche;
- enti non commerciali;
- società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR;
che detengono all’estero investimenti / attività di natura finanziaria sono tenuti ad assolvere l’obbligo di “monitoraggio fiscale” compilando il quadro RW del mod. REDDITI.
è confermato che tale obbligo interessa anche i detentori di cripto-attività. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti che siano titolari effettivi dell’investimento ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. pp) e 20, D.Lgs. n. 231/2007.
è inoltre confermata l’estensione ai prestatori di servizi di portafoglio digitale individuati dalla lett. i-bis) del comma 5 dell’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, che intervengono nei trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni effettuate in cripto-attività di importo superiore a € 5.000.
Valutazione cripto-attività
è confermata l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 110, TUIR, in base al quale non concorrono alla determinazione del reddito i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione a Conto economico. La non rilevanza opera anche ai fini IRAP.
La disposizione in esame è finalizzata ad evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio (sono escluse le valutazioni dei crediti / debiti da regolare in cripto-attività).
Rideterminazione del valore della cripto-attività
è confermato che per i soggetti che detengono cripto-attività all’1.1.2023, è riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR (valore normale), versando un’imposta sostitutiva del 14%.
L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 30.6.2023,ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (30.6.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
L’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell’art. 68, TUIR.
Regolarizzazione cripto-attività
In sede di approvazione è stato previsto che i soggetti di cui al citato art. 4, DL n. 167/90 (persone fisiche / enti non commerciali / società semplici ed equiparate), che non hanno indicato nel mod. REDDITI:
- le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021;
- i redditi sulle stesse realizzati;
possono presentare un’apposita domanda di emersione con la quale far emergere tali attività, utilizzando lo specifico modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate.
è confermato che le modalità di regolarizzazione variano a seconda che il soggetto interessato abbia o meno realizzato redditi nel periodo di riferimento.
Fattispecie | Regolarizzazione |
Non realizzo di redditi nel periodo di riferimento | Presentazione della domanda, con indicazione delle attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta; versamento della sanzione nella misura del 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate. |
Realizzo di redditi nel periodo di riferimento | Presentazione della domanda; versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ciascun anno / al momento del realizzo; versamento di un’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW. |
Imposta di bollo sulle cripto-attività
Sono confermate le modifiche apportate al DPR n. 642/72, in base alle quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del gestore.
L’imposta di bollo è pari al 2‰ annui del valore delle cripto-attività, ancorché non sia inviata alcuna comunicazione alla clientela.
In luogo dell’imposta di bollo, ad esempio, nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti / archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l’applicazione di un’imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti in Italia nella medesima misura del 2‰ da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.
ANALISI RISCHIO APERTURA NUOVE PARTITE IVA
Al fine di rafforzare i controlli previsti dall’art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72 relativi all’individuazione di elementi di rischio connessi all’attribuzione della partita IVA, è confermata l’introduzione del nuovo comma 15-bis.1 in base al quale l’Agenzia delle Entrate può effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l’Agenzia implementa le proprie analisi per introdurre idonei presidi finalizzati ad evitare l’utilizzo di nuove partite IVA da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (realizzate attraverso la costituzione di ditte individuali / srl semplificate, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).
A seguito dell’esito delle predette analisi l’Agenzia invita il contribuente a comparire di persona presso l’Ufficio per esibire i documenti contabili / documenti idonei per:
- consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività;
- dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati.
Apertura nuova partita IVA e polizza fideiussoria
è confermato che in caso di cessazione della partita IVA ai sensi dei citati commi 15-bis e 15-bis.1 la stessa può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come:
- imprenditore individuale;
- lavoratore autonomo;
- rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA.
A tal fine è richiesto il preventivo rilascio di una polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per:
- la durata di 3 anni dalla data del rilascio;
- un importo rapportato a quanto dovuto a seguito di violazioni fiscali, non inferiore a € 50.000.
N.B. In caso di violazioni commesse prima dell’emanazione del Provvedimento di cessazione della partita IVA, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (se superiori a € 50.000) dovute a seguito di tali violazioni, sempreché non sia intervenuto il relativo versamento.
Sanzioni
Il soggetto destinatario del predetto Provvedimento è punito con la sanzione di € 3.000, attribuita contestualmente al Provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA (non è applicabile l’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 in merito al concorso di violazioni).
La sanzione accessoria è eseguita contestualmente alla relativa irrogazione, in deroga all’art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 472/97, in base al quale le sanzioni accessorie sono eseguite quando il Provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.
In sede di approvazione è stata soppressa la responsabilità in solido della sanzione per l’intermediario che trasmette, per conto del contribuente, la dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35, DPR n. 633/72 (mod. AA7/9).
VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
Nei confronti dei soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’utilizzo di un’interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzo analogo), le vendite:
- di specifici beni mobili individuati dal MEF con un apposito Decreto, esistenti in Italia;
- effettuate nei confronti di acquirenti privati;
è confermato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la disposizione in esame “intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line di determinati beni … quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop o altri beni mobili eventualmente individuati con successivo decreto … nei confronti di consumatori finali”.
PROROGA TERMINI RIVERSAMENTO CREDITO D’IMPOSTA R&S
In sede di approvazione è stato prorogato dal 30.10.2023 al 30.11.2023 il termine previsto dal comma 9 dell’art. 5, DL n. 146/2021 entro il quale le imprese che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n. 145/2013 e che intendono procedere al riversamento spontaneo dei relativi importi, senza sanzioni e interessi, sono tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita richiesta.
CERTIFICAZIONE INVESTIMENTI ATTIVITÀ R&S
In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 23, comma 2, DL n. 73/2022, è stato previsto che le certificazioni attestanti:
- la qualificazione degli investimenti effettuati / da effettuare ai fini della classificazione nell’ambito di attività ammesse:
- al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge n. 160/2019;
- al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n. 145/2013;
- la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica per l’applicazione della maggiorazione di aliquota prevista dall’art. 1, commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies;
possono essere richieste a condizione che la violazione relativa all’utilizzo dei crediti d’imposta non sia stata già constatata con un PVC.
Di fatto la possibilità di ottenere la certificazione viene ora ampliata, considerato che in precedenza la richiesta della certificazione era consentita a condizione che la violazione relativa all’utilizzo dei predetti crediti d’imposta non fosse già stata constatata e comunque se non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche di cui il soggetto interessato avesse avuto formale conoscenza.
DERIVAZIONE RAFFORZATA E CORREZIONE ERRORI CONTABILI
Ai sensi dell’art. 83, TUIR per:
- i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali;
- i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, C.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili (principio di derivazione rafforzata).
I predetti criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito di correzione degli errori contabili.
Tale disposizione non è applicabile ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, DPR n. 322/98.
In sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione (imputazione temporale dei componenti negativi di reddito a seguito della correzione di errori contabili), sussistendo i presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Tale novità è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 73/2022), ossia in generale dal 2022.
NUOVI LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI
La tenuta della contabilità semplificata è consentita se i ricavi dell’anno precedente non superano un determinato limite, differenziato a seconda del tipo di attività esercitata.
Attività | Limite ricavi anno precedente | Limite ricavi anno precedente |
Vecchio limite | Nuovo limite (Finanziaria 2023) | |
Prestazioni di servizi (*) | non superiori a € 400.000 | non superiori a € 500.000 |
Altre attività | non superiori a € 700.000 | non superiori a € 800.000 |
Per valutare la possibilità di tenere la contabilità semplificata per il 2023 è necessario quindi verificare se i ricavi 2022 superano o meno il nuovo limite.
In particolare va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti / percepiti / registrati nel 2022, a seconda del regime applicato in tale anno (rispettivamente, contabilità ordinaria / semplificata “per cassa” / semplificata “per cassa” con opzione per la presunzione “registrato = incassato”).
N.B. In caso di inizio attività nel 2022 i ricavi conseguiti / incassati / registrati nel periodo di attività devono essere ragguagliati ad anno.
Esercizio di più attività
In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:
- al limite relativo alle attività diverse da quelle di prestazioni di servizi (€ 800.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
- al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati. Pertanto, se l’attività prevalentemente esercitata è:
- di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 500.000;
- diversa da quella di prestazioni di servizi (ad esempio, commercio al minuto), il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 800.000.
Opzione per la contabilità ordinaria
Come sopra esaminato, i contribuenti che soddisfano i predetti nuovi limiti (€ 500.000 / € 800.000) adottano la contabilità semplificata quale regime “naturale”. Gli stessi possono comunque optare, con le modalità previste dal DPR n. 442/97, per la tenuta della contabilità ordinaria. In particolare l’opzione è esercitata a seguito di:
- comportamento concludente;
- comunicazione nel quadro VO del mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata.
N.B. In base a quanto previsto dal comma 8 del citato art. 18, l’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.
Liquidazioni IVA trimestrali
Il limite del volume d’affari il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali, come previsto dall’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011, è “allineato” alle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità e di conseguenza dal 2023 va fatto riferimento ai nuovi importi sopra evidenziati. Con riguardo alla periodicità delle liquidazioni IVA 2023 è necessario quindi verificare il volume d’affari 2022, desumibile dal mod. IVA 2023.
BONUS MOBILI
In sede di approvazione, relativamente al c.d. “bonus mobili”, con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di € 8.000 per il 2023 (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).
ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP
È confermato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2023.
DSU PRECOMPILATA / IN MODALITÀ ORDINARIA
Intervenendo sull’art. 10, D.Lgs. n. 147/2017 è disposto che la presentazione della DSU da parte del cittadino:
- può essere effettuata in modalità non precompilata fino al 31.12.2022;
- va effettuata prioritariamente in modalità precompilata a decorrere dall’1.1.2023, ferma restando la possibilità di presentazione anche in modalità ordinaria.
VOUCHER
È confermata la riproposizione della tipologia contrattuale dei c.d. “voucher” di cui all’art. 54-bis, DL n. 50/2017 relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:
- per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 (limite confermato), con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 10.000 (in precedenza € 5.000), con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500 (limite confermato).
In sede di approvazione la tipologia contrattuale in esame è estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
In sede di approvazione è stato esteso il divieto di utilizzo del voucher da parte delle imprese del settore agricolo.
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
È confermata la disposizione diretta a incrementare a decorrere dall’1.1.2023 del 50% la maggiorazione mensile riconosciuta nell’ambito dell’assegno unico universale di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 230/2021, per ciascun figlio di età inferiore a un anno. L’incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con 3 / più figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, con ISEE fino a € 40.000.
In sede di approvazione, è stato inoltre modificato il comma 10 del citato art. 4 al fine di incrementare dall’1.1.2023 del 50% la maggiorazione forfetaria mensile (pari a € 100) riconosciuta nell’ambito dell’assegno unico universale ai nuclei familiari con 4 o più figli.
PROROGA DETRAZIONE SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In sede di approvazione è stata prorogata al 31.12.2025 la detrazione di cui art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevista nella misura del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in 5 quote annuali di pari importo.
Con l’introduzione del nuovo comma 4-bis nel citato art. 119-ter è stato inoltre previsto che per l’approvazione di tali lavori a livello condominiale è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.
LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE
è confermata la modifica dell’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale dall’1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.
COSTI (EQUI) TRANSAZIONI ELETTRONICHE
In sede di approvazione è stata soppressa la previsione che disponeva l’inapplicabilità della specifica sanzione in caso di mancata accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento, di importo non superiore a € 60. Ora, in base alla nuova disposizione, è previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative:
- dei soggetti tenuti all’accettazione di pagamenti tramite carta di pagamento;
- dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento;
determinano termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, al fine di:
- garantire costi derivanti dall’utilizzazione del servizio equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione di beni / prestazione di servizi;
- evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.
A tal fine è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate finalizzato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a € 30 a carico delle imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi non superiori a € 400.000.
In caso di mancata definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro l’1.4.2023 / applicazione di condizioni e di commissioni fissate in base all’accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per il 2023, un contributo pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori a € 30 ovvero al diverso limite individuato in sede convenzionale. Il contributo è riversato in un apposito fondo destinato a misure dirette a contenere l’incidenza dei costi a carico dei predetti soggetti.
“SABATINI-TER”
In sede di approvazione è stata prevista un’integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 – 2026 ai fini della proroga della c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, DL n. 69/2013.
Viene inoltre prorogato di ulteriori 6 mesi il termine di ultimazione degli investimenti (da 12 a 18 mesi) di cui al comma 5 del citato art. 2, relativamente agli investimenti per i quali è stato stipulato un finanziamento “agevolato” dall’1.1.2022 al 30.6.2023.
bonus tv 5g e piano radio digitale
In sede di approvazione è stato previsto un incremento della spesa per il periodo 2023 – 2025 al fine di completare la transizione verso la tecnologia 5G di cui all’art. 1, commi da 1026 a 1046, Legge n. 205/2017.
I predetti importi sono destinati anche all’attuazione del Piano Radio Digitale DAB e per assicurare l’operatività della task force di cui all’art. 1, comma 1043, Legge n. 205/2017.
CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI
In sede di approvazione è stato prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine di cui all’art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) entro il quale è consentita l’effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “Industria 4.0”di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali la “prenotazione” (accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d’acquisto) è intervenuta entro il 31.12.2022, al fine di beneficiare del riconoscimento del credito d’imposta nella misura del 40% (per gli investimenti fino a € 2,5 milioni) / 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni) / 10% (per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni).
SOSTEGNO SETTORE AUTOTRASPORTO
Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, è confermata la spesa di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti l’attività di trasporto.
In sede di approvazione sono state specificate le attività di trasporto interessate, ossia quelle di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. n. 504/95 (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. esercitata da persone fisiche / giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose c/terzi). La predetta disposizione è applicabile “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”. Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
BONUS PSICOLOGO
In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 1-quater, DL n. 228/2021, è stato previsto che il c.d. “bonus psicologo” spetta:
- a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore ISEE;
- nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024.
EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
È confermato il riconoscimento anche per il 2023 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus”, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari / affidatari.
Il credito d’imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
È confermata la spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2023,del credito d’impostadi cui all’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.
È inoltre stabilito che per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta:
- non può essere superiore a € 10.000;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.
N.B. Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.
CARTE CULTURALI
In sede di approvazione, al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica / teatro / danza / lingua straniera, dal 2023 sono state istituite:
- una carta della cultura giovani, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 35.000, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello di compimento dei 18 anni di età;
- una carta del merito ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento dei 19 anni di età, il diploma finale presso Istituti di istruzione secondaria superiore / equiparati con una votazione di almeno 100/100, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la predetta carta della cultura giovani.
Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non rilevano ai fini ISEE.
CREDITO D’IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI
È confermato il riconoscimento per il 2023 – 2024 di un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro. Il credito d’imposta in esame:
- è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline, a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
In sede di approvazione è stato previsto che nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l’imposta di soggiorno può essere applicata fino all’importo massimo di cui all’art. 14, comma 16, lett. e), DL n. 78/2010 (€ 10 per notte di soggiorno).
A tal fine va fatto riferimento ai dati pubblicati dall’ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’aumento di imposta. Per il triennio 2023-2025 viene considerata la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.
proroga esonero autorizzazione occupazione suolo pubblico
In sede di approvazione è stato prorogato dal 31.12.2022 al 30.6.2023 l’esonero dell’autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146, D.Lgs. n. 42/2004, per la posa (temporanea) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività.
COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI AVVOCATI
È confermato dal 2023 l’aumento a € 30 milioni (in precedenza € 10 milioni) del limite di spesa massimo entro cui gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato per i quali non è stata proposta opposizione al Decreto di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002 possono compensare quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA) e contributi previdenziali entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.
TERMINI DETRAZIONE 110%
Con l’art. 9, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, il Legislatore è intervenuto sugli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020, apportando modifiche alle proroghe temporali disposte dalla Finanziaria 2022, ai possibili soggetti beneficiari della detrazione “maggiorata” e alla rateizzazione dei crediti derivanti dall’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito.
Con particolare riferimento all’ambito temporale di applicazione della detrazione del 110% per gli interventi effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, si rammenta che il comma 8-bis del citato art. 119:
- prima del c.d. “Decreto Aiuti-quater”, in applicazione delle proroghe disposte dalla Finanziaria 2022, dispone(va) che la detrazione è riconosciuta nella misura del:
- 110% fino al 31.12.2023;
- 70% nel 2024;
- 65% nel 2025;
- a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto Aiuti-quater”, dispone che la detrazione è riconosciuta nella misura del:
- 110% fino al 31.12.2022;
- 90% nel 2023;
- 70% nel 2024;
- 65% nel 2025.
Il comma 2 del citato art. 9 prevede che tali nuovi termini e misure non si applicano:
- agli interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24.11.2022;
- agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Ora in sede di approvazione sono state riviste / estese le fattispecie alle quali non sono applicabili i nuovi termini / misure previsti dal c.d. “Decreto Aiuti-quater”, disponendo che gli stessi non riguardano:
- gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11.2022 (data antecedente al 19.11.2022, data di entrata in vigore del DL n. 176/2022), a condizione che:
- tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000 dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea;
- per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 176/2022) e il 24.11.2022, a condizione che:
- tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000 dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea;
- per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Al ricorrere dei predetti casi, pertanto, risulta applicabile quanto disposto dal comma 8-bis in esame prima del c.d. “Decreto Aiuti-quater”, ossia il riconoscimento della detrazione nella misura del 110% fino al 31.12.2023.
Quanto sopra illustrato è entrato in vigore dal 29.12.2022.
Seac – Spazio Aziende n. 01 gennaio 2023