Al fine di contrastare l’evasione e di ridurre la circolazione del denaro contante a favore dei paga- menti con strumenti elettronici, si ritocca, al ribasso, il limite di utilizzo del denaro contante nei pagamenti. Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, cd. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”, all’art. 18, prevede una serie di novità legate all’uso del contante e della moneta elettronica. Vengono previsti:
- l’abbassamento, dal 1° luglio 2020, del limite dei contanti da 3.000 a 2.000 euro;
- dal 1° gennaio 2022, un ulteriore abbassamento a 1.000 euro.
Viene introdotto, parallelamente a tali adempimenti, un nuovo credito d’imposta, a decorrere dal 1° luglio 2020, a favore di tutte le imprese (anche non al dettaglio) e professionisti, con ricavi/compensi nell’anno precedente non superiori a euro 400.000, pari al 30% delle commissioni addebitate sugli incassi tramite POS, per qualsiasi operazione resa nei confronti di consumatori finali. In sostanza, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento (bonifici bancari, utilizzo di carte di credito o POS, ecc.), l’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha previsto un limite all’utilizzo del contante. In particolare, i trasferimenti fisici “in contanti”:
- per qualsiasi causa (ad esempio: pagamenti di fatture, finanziamenti, pagamento dividendi, ecc.);
- tra due o più soggetti diversi di qualsiasi natura (persone fisiche, società, enti non commerciali, ecc.), dal 1° luglio 2020, non potranno essere pari o superiori a 2.000 euro (1.000 euro dal 1° gennaio 2022).
Si ricorda che non vi sono limiti per le operazioni in contanti “allo sportello” (bancario o postale). È, infatti, sempre possibile prelevare denaro per importo superiore a euro 2.000 (la violazione si configura invece nell’eventuale successivo passaggio del contante ad altro soggetto diverso) e versare contanti per importi superiori a euro 2.000 (anche per effettuare bonifici in contanti), e ciò anche se avviene tra “soggetti diversi”.
Ad ogni modo la limitazione riguarda il valore “complessivo” oggetto di trasferimento, estendendosi alle cd. “operazioni frazionate”, cioè ai pagamenti inferiori al limite, che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa/titolo. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. Il trasferimento superiore al limite normativamente previsto, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Sanzioni
Oltre a modificare i limiti di utilizzo del contante, il Decreto Fiscale è intervenuto anche sulla disciplina sanzionatoria. La norma in questione è l’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007 nell’attuale versione prevede che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui si discute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. Con le modifiche introdotte, la disciplina sanzionatoria che si verrà a determinare è la seguente:
- violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: si applicherà la san- zione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 50.000 euro;
- violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022: si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro.
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