PROROGA BONUS EDILIZI, RIQUALIFICAZIONE E BONUS MOBILI

Proroga delle detrazioni per la riqualificazione energetica

Con la modifica dell’art. 14, co. 1, D.L. n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2019 al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, co. da 344 a 347, Legge n. 296/2006 e relative modifiche / implementazioni per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari (art. 14, co. 2, lett. b);
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, co. 2, lett. b-bis);
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, co. 2-bis).

Per gli interventi sulle parti comuni condominiali di riqualificazione energetica nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica è già previsto il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

Proroga delle detrazioni per recupero edilizio

Modificandosi il co. 1 dell’art. 16, D.L. n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2019 al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis, TUIR, per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche (di cui alla lett. i) del co. 1 del citato art. 16-bis su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori), l’art. 16 citato prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

Proroga “bonus mobili”

Modificandosi il co. 2 dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, è confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”.

In particolare, si tratta sempre della detrazione IRPEF del 50% a valere sulla spesa massima di € 10.000, la quale può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • iniziati a decorrere dall’1.1.2019;
  • per i quali si fruisce della relativa detrazione.

Proroga “bonus verde”

Non confermato, invece, per il 2020 il c.d. “bonus verde”. Per i pagamenti effettuati nell’anno 2020 non è possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, delle spese documentate relative agli interventi riguardanti:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

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