Viene disposta la proroga al 2020 anche del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (c.d. bonus “Formazione 4.0”, di cui all’art. 1, co. da 46 a 55, Finanziaria 2018), nel limite massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000). La misura dell’agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell’impresa:
- 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese con un massimo di 300.000€;
- 40% delle spese ammissibili per le medie imprese, con un massimo di 300.000€;
- 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese, con un massimo di 200.000€.
La legge, quindi, estende il periodo di validità del bonus anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare). Si tratta del terzo anno di validità del credito d’imposta (istituito dalla legge di Bilancio 2018 e prorogato e modificato dalla legge di Bilancio 2019) – riconosciuto in favore:
- di ogni tipo e forma d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica,
- dal settore economico in cui opera,
- nonché dal regime contabile adottato (l’incentivo è applicabile anche da parte degli enti non commerciali residenti a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa)
- diretto a finanziare attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
Le attività di formazione ammissibili al beneficio sono dettagliate nel decreto attuativo 22 giugno 2018 e possono interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione (per ognuna di queste 3 categorie, nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018 vengono elencati i settori – in totale sono 106 voci – nei quali svolgere la formazione).
Lo svolgimento delle attività di formazione agevolate deve essere espressamente disciplinato dai contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it). Come chiarito nella suddetta circolare, detto deposito può avvenire anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, purché entro il 31 dicembre 2020.
A ciascun dipendente deve essere rilasciata (con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.
Anche per le spese sostenute dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (quindi, dal 1° gennaio 2020 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), resta la struttura modulare del bonus, prevista dalla legge di Bilancio 2019, in base alla dimensione. Per individuare la categoria di impresa di appartenenza (PMI o grande), occorre fare riferimento all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi del quale si definisce:
- media impresa un’impresa che occupa un numero minimo di 50 fino a un numero massimo di 249 persone, ha un fatturato annuo superiore ai 10 e inferiore o uguale ai 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 e inferiore o uguale ai 43 milioni di euro;
- piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Di conseguenza è una grande impresa quella che occupa almeno 250 persone, ha un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Le spese ammissibili sono quelle relative al costo aziendale del personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili riferito alle ore o alle giornate di formazione. Sono eleggibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato ed inclusi gli apprendisti), mentre, per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali. Tali imprese, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro e fermo restando il rispetto del limite annuale di 300.000 euro per le piccole e medie imprese e di 200.000 euro per le grandi imprese. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 200 del 20 giugno 2019, non può beneficiare di tale credito d’imposta sulle spese di certificazione contabile la società a responsabilità limitata soggetta all’obbligo di revisione legale dei conti per superamento dei limiti dimensionali dell’art. 2477, co. 3, lett. c), del codice civile.
Come espressamente previsto dal decreto attuativo 22 giugno 2018, oltre alla certificazione, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, che dovrà essere predisposta dal dipendente che ha partecipato alle attività come docente o tutor o dal responsabile aziendale della formazione, nell’ipotesi di attività formative organizzate all’interno dell’impresa, ovvero, se le attività sono state commissionate a soggetti esterni all’impresa, dal soggetto formatore esterno – l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus, anche in relazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.
Al credito di imposta si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate (codice tributo “6897”, istituito con la risoluzione 6/E/2019). Il bonus non è soggetto né al limite di 250.000 euro (previsto dall’art. 1, co. 53, della L. n. 244/2007) né al limite generale di compensabilità di imposte e contributi di 700.000 euro (di cui all’art. 34, L. n. 388/2000).
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