Gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 1° gennaio 2020 saranno agevolati con un credito d’imposta e, quindi, super e iper ammortamento concluderanno la loro possibile fruizione con la fine del 2019.
Il nuovo credito d’imposta sarà riconosciuto alle imprese (e agli esercenti arti e professioni, ma solo per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non connessi a Industria 4.0) che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Saranno ammesse tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Saranno escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
L’accesso al nuovo bonus sarà precluso anche alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Come per il super e l’iper ammortamento, il nuovo credito d’imposta non spetterà per:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile).
Dal nuovo bonus saranno esclusi anche i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Il nuovo credito d’imposta sarà a intensità variabile a seconda della tipologia di investimenti. Per gli investimenti materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, ammissibili all’iperammortamento), l’aliquota del credito d’imposta sarà pari al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Con riferimento a tali beni, si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste per l’iperammortamento dall’art. 1, commi 35 e 36, della legge di Bilancio 2018, ai sensi dei quali la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, non verrà meno a condizione che:
- la sostituzione del bene originario avvenga con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla legge di Bilancio 2017;
- l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione siano attestati secondo le modalità previste per l’investimento originario.
Per gli investimenti immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018, ammissibili al superammortamento del 40% per investimenti immateriali 4.0), il credito d’imposta spetterà nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Saranno agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
A differenza del superammortamento del 40% per beni immateriali 4.0, il nuovo beneficio non sarà vincolato all’acquisto di beni materiali Industria 4.0: ne potranno quindi fruire anche le imprese non beneficiarie dell’iperammortamento. Per beni strumentali materiali diversi dai precedenti, non connessi quindi a Industria 4.0 (si tratta pertanto dei beni ammissibili al superammortamento del 30%), il bonus sarà riconosciuto (ad imprese ed esercenti arti e professioni) nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti immateriali Industria 4.0. L’utilizzo potrà partire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0. Qualora l’interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni non Industria 4.0.
Il beneficio non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileverà ai fini del rapporto di cui agli artti. 61 e 109, comma 5, TUIR. Sarà possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Al bonus non si applicano i limiti di cui all’art. 1, co. 53, legge n. 244/2007, di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 e di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.
A pena di revoca del beneficio, dovrà essere conservata la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati dovranno riportare il riferimento normativo). Inoltre, relativamente agli investimenti materiali e immateriali Industria 4.0, le imprese dovranno produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia potrà essere sostituita con una dichiarazione del legale rappresentante. Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia del credito d’imposta, le imprese beneficiarie dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico (sarà un apposito decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico a fissare il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione).
Il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati saranno ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta sarà corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione dovrà essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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