NOVITA’ PER CONGEDO OBBLIGATORIO, BONUS BEBE’ ED ASILI NIDO

La legge di bilancio 2020 investe anche nella tutela della famiglia e in particolare della genitorialità. Il rafforzamento dei congedi dedicati ai neo-papà, insieme alla possibilità di percepire il bonus natalità e quello destinato al sostegno delle spese per la frequenza di un asilo nido, mirano a consentire un più rapido ed efficiente rientro al lavoro della lavoratrice madre. Di seguito le misure e le relative modalità di richiesta e fruizione dei bonus.

Congedo padre

Nel 2019 è aumentato, da 4 a 5 giorni, l’obbligo per i padri lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. La legge di Bilancio 2020 incrementa ulteriormente la durata di tale congedo da 5 a 7 giorni per l’anno 2020. Anche il congedo facoltativo è stato oggetto di proroga: il papà può astenersi dal lavoro un ulteriore giorno in sostituzione della madre, a patto che la stessa rinunci ad un giorno del proprio congedo di maternità.

La retribuzione giornaliera del lavoratore è posta interamente a carico dell’INPS.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso, ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità. Il congedo obbligatorio del padre rappresenta un diritto autonomo e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Il congedo facoltativo del padre, invece, è un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata, che dovrà trovarsi in astensione dall’attività lavorativa e spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

Per godere dei congedi il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di 15 giorni, sulla base della data presunta del parto. Tale regolamentazione, comunque, deve tenere conto della effettiva non immediata determinabilità dei giorni in cui si verificherà l’evento nascita.

Il datore di lavoro anticipa l’indennità spettante per i giorni di congedo e compensa in UniEmens le somme a carico INPS anticipate a tale titolo.

Bonus asilo nido

La legge di Bilancio 2019 ha elevato a 1.500 euro su base annua il bonus asilo nido spettante alle famiglie per il triennio 2019-2021. La legge di Bilancio 2020 introduce, a partire dal prossimo anno, un ulteriore incremento nella seguente misura:

  • 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000: il totale bonus spettante sarà dunque pari a 3.000 euro;
  • euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000: il totale bonus spettante sarà dunque pari a 2.500 euro.

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo su 11 mensilità, direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’INPS a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Possono accedere al contributo i genitori, residenti in Italia, cittadini italiani oppure di uno Stato UE nonché gli extracomunitari con permesso di soggiorno UE di lungo periodo che sostengono l’onere della retta e che siano conviventi con il figlio.

Bonus bebè

La legge di Bilancio 2020 prevede l’erogazione del “Bonus bebè” anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Il relativo importo è pari a:

  • 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
  • 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro;
  • c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%. La spettanza di tale maggiorazione dipende da alcuni criteri specifici riguardanti l’evento:

  • ciascun figlio successivo al primo del genitore richiedente dà diritto all’assegno maggiorato, purché i due soggetti siano conviventi;
  • si considera “primo figlio” del genitore richiedente quello che, anche se adottivo, sia residente in Italia e convivente. Non si considerano “figli” i minorenni in affidamento pre-adottivo e quelli in affidamento temporaneo. Non ha alcuna rilevanza l’età del figlio, che può essere anche maggiorenne;
  • in caso di parto gemellare o adozione plurima:
    • se non sono presenti altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo;
    • qualora invece il genitore richiedente abbia già dei figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli.

L’assegno di natalità o bonus bebè consiste in un contributo economico erogato dall’INPS ai cittadini che danno alla luce o adottano un bambino, in misura diversificata in base al valore dell’ISEE del nucleo familiare richiedente, corrisposto mensilmente fino al compimento di un anno di età. La domanda di erogazione può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso di:

  • valore ISEE;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il minore;
  • cittadinanza italiana o comunitaria.

Il beneficio è dunque esteso agli stranieri titolari dei seguenti permessi:

  • carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro.

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