Al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti il Legislatore è recentemente intervenuto con il DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, con il quale sono state introdotte nuove misure attraverso le quali intensificare i controlli, anche preventivi, volti a verificare l’effettiva spettanza della detrazione nonché il sussistere delle condizioni per poter optare per lo sconto in fattura/cessione del credito.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Attualmente l’art. 119, DL n. 34/2020 richiede l’apposizione del visto di conformità nel caso in cui il contribuente, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione del 110%, scelga di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.
L’art. 1 del Decreto in esame estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità ai seguenti casi:
– UTILIZZO DIRETTO IN DICHIARAZIONE DELLA DETRAZIONE DEL 110%
Integrando quanto previsto dal comma 11 del citato art. 119, il comma 1 dell’art. 1, DL n. 157/2021 introduce l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante.
Va tuttavia evidenziato che sono esclusi da tale nuovo obbligo i contribuenti che presentano il modello 730 / Redditi PF:
- direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata);
- tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Di fatto, pertanto, l’obbligo del visto di conformità anche in caso di utilizzo diretto della detrazione del 110% riguarda le dichiarazioni dei redditi presentate tramite un CAF / professionista / società di servizi.
– SCONTO IN FATTURA / CESSIONE CREDITO PER LE “ALTRE” DETRAZIONI
Integrando l’art. 121, DL n. 34/2020, il comma 1 dell’art. 1 del Decreto in esame introduce l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente scelga di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni spettanti in misura diversa dal 110% per gli interventi di “ristrutturazione” / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico. Si tratta in particolare delle detrazioni “ordinarie” previste per le spese relative ai seguenti interventi:
- recupero patrimonio edilizio (c.d. bonus ristrutturazioni);
- efficienza energetica (c.d. bonus ristrutturazioni);
- adozione misure antisismiche (c.d. bonus sisma); ;
- recupero / restauro facciate (c.d. bonus facciate);
- installazione impianti fotovoltaici;
- installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE
Come noto, ai sensi dei commi 13 e 13-bis dell’art. 119, DL n. 34/2020 per la fruizione della detrazione del 110% e per poter optare per il relativo sconto in fattura / cessione del credito è necessario che un tecnico abilitato asseveri:
- il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi agevolati effettuati;
- la congruità delle spese sostenute.
Ora al fine dell’asseverazione della congruità delle spese, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, integrando quanto disposto dal citato comma 13-bis stabilisce che il Ministero della Transizione Ecologica individuerà ulteriori valori massimi di riferimento per talune categorie di beni, in aggiunta ai valori massimi di riferimento attualmente previsti.
È altresì disposto che l’asseverazione della congruità delle spese è necessaria anche per gli interventi sopra elencati con detrazione nella misura “ordinaria” (diversa dal 110%) in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito.
RAFFORZAMENTO CONTROLLI PREVENTIVI DA PARTE DELL’AGENZIA
Nel caso in cui il contribuente scelga di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito deve inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’apposita Comunicazione a seguito della quale il fornitore / cessionario del credito deve manifestare la relativa scelta.
L’art. 2 del Decreto in esame introduce il nuovo art. 122-bis nel DL n. 34/2020, ai sensi del quale, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate può sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle Comunicazioni (anche relative alle cessioni del credito successive alla prima) inviate alla stessa Agenzia ai sensi dei citati artt. 121 e 122, che presentano profili di rischio, al fine di poter effettuare adeguate attività di controllo preventivo in merito alla correttezza delle operazioni poste in essere.
Qualora non siano riscontrate “difformità” / situazioni di rischio ovvero decorso il predetto periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della Comunicazione, la stessa produce gli effetti previsti. Qualora dai controlli risulti confermata la presenza di “difformità” / situazioni di rischio la Comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato telematicamente al soggetto che ha trasmesso la stessa.
In tal caso, fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione procede al controllo di tutti i crediti relativi a Comunicazioni che si considerano non avvenute.
Il comma 4 del nuovo art. 122-bis precisa inoltre che i soggetti ordinariamente tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni in esame sono tenuti a non procedere all’acquisizione del credito al ricorrere delle fattispecie, ossia nel caso in cui siano ravvisati elementi che fanno presupporre la sussistenza di un’“operazione sospetta” ovvero risulti non possibile un’adeguata verifica della clientela.
DECORRENZA
Quanto sopra illustrato entra in vigore a decorrere dal 12/11/2021 (giorno successivo alla pubblicazione del Decreto sulla G.U. ).
L’Agenzia ha tuttavia chiarito che le nuove norme NON si applicano se al 12/11/2021:
- l’acquirente / committente abbia già ricevuto le fatture emesse dal cedente / prestatore e pagato il corrispettivo dovuto;
- risulti stipulato tra le parti l’accordo di cessione del credito ovvero emessa la fattura con l’annotazione relativa al riconoscimento dello sconto in fattura.
È inoltre confermato che i nuovi obblighi non devono essere assolti per le cessioni, anche successive al 12/11/2021, la cui Comunicazione di opzione è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro l’11/11/2021.