Con la conversione in Legge del D.L. n.146/2021, è stato introdotto l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale (ex art.2222 c.c.) al fine di monitorare e contrastare forme elusive dell’utilizzo di tali prestazioni.
DEFINIZIONE DI LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE
In premessa si ritiene utile ricordare brevemente che il lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art. 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. L’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.
Le caratteristiche che tipicizzano questo tipo di contratto vanno individuati, tendenzialmente nella:
• assenza del coordinamento con l’attività del committente;
• nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
• nel carattere episodico dell’attività;
• nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.
La durata della prestazione e il valore del corrispettivo stabilito non sono soggetti a limiti specifici (il valore del corrispettivo va considerato soltanto ai fini della soglia di 5.000 euro oltre la quale sorge l’obbligo di versamento della contribuzione alla gestione separata Inps).
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA
L’obbligo della comunicazione ricade sul committente. Egli deve preventivamente (quindi prima dell’inizio della prestazione => verosimilmente il giorno precedente) comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) territorialmente competente in base al luogo dove viene svolta l’attività, l’avvio del rapporto con il prestatore occasionale.
Con la nota dell’11/01/2022 il Ministero del lavoro ha chiarito che l’obbligo riguarda:
- Tutti i rapporti in essere alla data del 21/12/2021 (anche se avviati prima di tale data ma ancora in essere all’11/01/2022), nonché i rapporti avviati dal 21 dicembre e già cessati = in questi casi la comunicazione dovrà essere inviata entro il 18/01/2022
- I rapporti di lavoro avviati dopo l’11/01/2022 = le comunicazioni dovranno essere inviate prima dell’inizio della prestazione.
La comunicazione dovrà essere inviata con mail all’indirizzo di posta elettronica appositamente predisposto da ciascuna sede dell’ispettorato territoriale del lavoro.
L’indirizzo per la sede ITL di Modena l’indirizzo è ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it,
per Reggio Emilia è ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it,
per Bologna è ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione preventiva:
- potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato,
- dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);

In qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore sarà possibile:
- annullare una comunicazione già trasmessa;
- modificare i dati indicati.
REGIME SANZIONATORIO
In caso di omessa o tardivo inoltro della comunicazione, il committente è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La stessa sanzione si potrà applicare anche qualora il rapporto si protragga oltre il periodo comunicato.