Nell’ambito del recente DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina”, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022, n. 67, sono contenute ulteriori disposizioni, di seguito esaminate, finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale
CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Soggetti beneficiari del credito d’imposta
Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:
- diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”;
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Caratteristiche del credito d’imposta
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
- non è soggetta ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
Cedibilità del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.
N.B. | Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.). |
Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Soggetti beneficiari del credito d’imposta
Possono accedere al bonus in esame le imprese diverse da quelle “a forte consumo di gas naturale” di cui all’art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”).
Caratteristiche del credito d’imposta
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
- non è soggetta ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
Cedibilità del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti,compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.
N.B. | Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.). |
- di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.